SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
ARCHIVIO LEGISLATIVO
REGIONE ABRUZZO
LEGGE REGIONALE 2
AGOSTO 1997, N.83
Ordinamento della Polizia Locale.
TITOLO I
Disposizioni
Generali
Art.1
Funzioni di
Polizia locale
1.I Comuni, le
Province e gli altri Enti locali esercitano le funzioni di Polizia locale,
urbana e rurale, di Polizia amministrativa e ogni altra attività di Polizia,
nelle materie loro attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.
Art.2
Svolgimento
dell’attività sul territorio
- Le attività di Polizia si
svolgono, di norma, nell’ambito territoriale dell’Ente di Appartenenza, o
di quello presso cui il personale sia stato distaccato o comandato.
- Sono consentite le missioni
esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.
- Le operazioni esterne di
polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse
esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell’illecito
commesso nel territorio di appartenenza.
- Le missioni esterne per
soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e
servizi in particolare occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse,
nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla
legge quadro sul pubblico impiego in materia di mobilità del personale,
sulla base di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate
delle missioni va data preventiva comunicazione al Prefetto.
Art.3
Commissione
giudicatrice dei concorsi
- Le Commissioni
giudicatrici, disciplinate dalle leggi vigenti, possono essere integrate
con un Esperto designato dalla Giunta Regionale.
Art.4
Dipendenza del
servizio di Polizia locale
- La Polizia locale è alle
dirette dipendenze del titolare del potere di rappresentanza o suo
delegato, che sovrintende impartendo le direttive di carattere generale e
vigilando sullo svolgimento del servizio e adotta i provvedimenti previsti
dalle leggi e dai regolamenti.
- Il Comandante del Corpo e/o
il Responsabile del servizio di Polizia locale risponde direttamente al
titolare del potere di rappresentanza o suo delegato dell’addestramento,
della disciplina, dell’impiego tecnico-operativo degli operatori di
Polizia locale. Gli addetti di Polizia locale sono tenuti ad eseguire le
direttive impartite dalle autorità competenti per i singoli Settori
operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
- Nella gestione associata il
relativo atto costitutivo disciplina l’adozione del regolamento per lo
svolgimento del servizio fissandone i contenuti essenziali. Il
responsabile del servizio di Polizia locale gestito in forma comune ha il
compito di coordinare l’impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base
delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate. Egli è,
altresì, responsabile della disciplina e dell’addestramento del personale.
- Gli addetti di polizia
locale impiegati in servizi associati, sono sottoposti all’autorità del
titolare del potere di rappresentanza nel cui territorio si trovano ad
operare.
TITOLO II
Ordinamento
della Polizia Municipale
Art.5
Istituzione del
servizio di Polizia Municipale
- Per l’esercizio delle
attività di Polizia Municipale i Comuni possono istituire un apposito
servizio di Polizia Municipale, con la dotazione di personale, di mezzi e
di strutture che assicuri lo svolgimento delle suddette attività in
maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale, tenuto
conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche,
amministrative e socio-economiche dell’area servita.
Art.6
Compiti degli
addetti alla Polizia Municipale
- Gli addetti al servizio di
Polizia Municipale nel territorio di competenza o degli enti associati
provvedono a:
- vigilare sull’osservanza
delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo
Stato, dalla Regione e dagli Enti locali;
- prestare opera di soccorso
nelle pubbliche calamità e disastri, di intesa con le autorità competenti
nonché in caso di privati infortuni;
- assolvere a compiti di
informazione, di raccolta di notizie, di accertamento di rilevazione e ad
altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d’ordine,
di vigilanza e di scorta, necessari per l’espletamento di attività e
compiti istituzionali dell’ente di appartenenza;
- collaborare nei limiti e
nelle forme di legge e nell’ambito delle proprie attribuzioni con le forze
di Polizia dello Stato e della Protezione Civile;
- svolgere compiti di Polizia
Giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi
dell’art.5 della legge 7 marzo 1986, n.65, nell’ambito delle proprie
attribuzioni nei limiti e nelle forme di legge.
- Nell’espletamento delle
funzioni di Polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di cui alle lett.
e) e f) del precedente comma, gli addetti al servizio di Polizia
Municipale sono posti, operativamente alle dipendenze della competente
autorità giudiziaria o di P.S., nel rispetto delle intese con l’autorità
locale e previa messa a disposizione degli addetti stessi da parte
dell’autorità medesima.
- Gli addetti di Polizia
Municipale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da
quelli esattamente indicati nella normativa vigente (Legge 07/03/1986
n.65). A tal uopo, entro anni 2 (due) dall’entrata in vigore della
presente legge, i Comuni, che hanno nel proprio organico operatori di
Polizia Municipale che svolgono, quali mansioni aggiuntive previste nel
regolamento comunale e nel bando di concorso per l’assunzione, funzioni
non previste dalla legge quadro sull’Ordinamento della Polizia Locale e
dalla presente legge, provvedono ad adeguare i regolamenti e le piante
organiche alle nuove disposizioni in materia.
Art.7
Modalità di
esercizio del servizio e segni distintivi
- Il servizio è svolto in
uniforme tranne che in particolari casi nei quali è necessario essere in
abiti civili per l’espletamento del servizio, come da Regolamento
comunale.
- L’uniforme degli addetti
alla Polizia Municipale è stabilita, nel modello e nelle ulteriori
caratteristiche per ciascun capo, dall’allegato della presente legge.
- I distintivi da porre sulle
uniformi degli addetti alla Polizia Municipale recano lo stemma e la
denominazione dell’ente di appartenenza nonché il numero personale di
matricola. Essi sono conformi ai modelli previsti dall’allegato.
- I simboli distintivi del
grado, attribuito a ciascun addetto alla Polizia Municipale, in relazione
alle funzioni attribuite, sono stabiliti dall’allegato della presente
legge.
- é fatto divieto di
utilizzare distintivi diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.
Art.8
Caratteristiche
dei mezzi
- Ai mezzi di trasporto in
dotazione alla Polizia Municipale sono applicati i colori, i contrassegni
e gli accessori stabiliti dall’allegato della presente legge.
- Per l’espletamento di
particolari servizi di istituto, possono essere utilizzati mezzi di
trasporto privi di contrassegni.
Art.9
Dotazione
organica
- La dotazione organica della
Polizia Municipale di norma è formata da un atto per ogni 700 abitanti o
frazioni di 700 e con un minimo di due addetti.
Art.10
Norme generali
per l’istituzione del Servizio di Polizia Municipale
- La Polizia Municipale
provvede all’espletamento delle funzioni indicate all’art.6.
- In ogni Comune il servizio
di Polizia Municipale deve essere svolto con modalità che ne consentano la
fruizione per tutti i giorni dell’anno. A tale fine i Comuni possono
adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.
- I Comuni singoli o
associati nei quali gli adempimenti di Polizia Municipale sono espletati
da almeno sette operatori, possono procedere all’istituzione del Corpo di
Polizia Municipale.
Art.11
Regolamento
comunale
- La dotazione organica, le
qualifiche funzionali, i profili professionali, i gradi, lo stato
giuridico e le funzioni del personale di Polizia Municipale sono
disciplinati dal Regolamento comunale entro i limiti fissati dalle leggi
vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme
contenute nella presente legge.
- I regolamenti comunali
devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro 180
giorni dalla sua entrata in vigore e possono normativizzare i gradi
iniziali dei nuovi assunti, rimanendo impregiudicati i diritti acquisiti.
- I regolamenti comunali
devono essere inviati al Ministero dell’Interno per il tramite del
Commissario di Governo, nonché alla Giunta Regionale - Settore Enti
Locali.
Art. 12
Gradi della
Polizia Municipale
- Nella determinazione dei
gradi da attribuire al personale della Polizia Municipale, il Regolamento
comunale tiene conto dei seguenti livelli massimi attribuibili al
Comandante:
a) Nei comuni classificati 1/A, grado di Colonnello;
b) Nei comuni capoluogo di provincia, grado di Tenente
Colonnello;
c) nei Comuni che non sono capoluogo di provincia, grado
di Maggiore;
d) Nei Comuni di classe 2, grado di Capitano;
e) Nei Comuni di classe 3, grado di Tenente;
f) nei Comuni di classe 4, con almeno due posti di
operatori di Polizia Municipale, grado di Sottufficiale (Maresciallo con n.1
barretta verticale argentata).
- Agli Ufficiali sono
attribuibili i gradi inferiori a quello del Comandante a scalare,
rapportati allo scalare della qualifica funzionale rivestita.
- Ai Sottufficiali, fatta
eccezione per quelli dei Comuni di classe 4, sono attribuibili i gradi di
Maresciallo Maggiore aiutante, costituiti da tre barrette verticali
argentate ed una stelletta per spallina, soggolo piatto argentato con due
righe orizzontali e quattro barrette argentate verticali per il berretto.
- Agli addetti di Polizia
Municipale semplici dopo 10 anni di servizio di ruolo effettivo è
attribuibile il grado di agente con un V, dopo 20 anni di servizio di
ruolo effettivo due V e dopo 25 anni di servizio di ruolo effettivo tre V.
- I Comandanti, di qualsiasi
grado, indossano i gradi contornati da filetto rosso ai singoli
distintivi.
- I distintivi di grado sono
quelli descritti nell’allegato alla presente legge.
Art. 13
Gestione
intercomunale o coordinata tra i Comuni
- IComuni, per ragioni di
economicità ed efficienza, possono gestire le funzioni di Polizia
Municipale a carattere ricorrente, stagionale od occasionale, in modo
coordinato mediante la stipula di apposite convenzioni tra loro, secondo i
principi dell’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevedendo
l’impiego del personale su tutto il territorio interessato, nonché
l’organizzazione di strutture e strumenti operativi.
- Le convenzioni stabiliscono
i fini, la durata, le forme e i modi della gestione coordinata nonché i
rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie dei Comuni interessati.
- Al Sindaco, o suo delegato,
sono riservati nell’ambito del territorio comunale di competenza le
funzioni di vigilanza nell’espletamento dei provvedimenti previsti dalle leggi
e dai regolamenti, nonché l’emanazione delle direttive di Polizia
Municipale.
- La Regione incentiva tali
forme di gestione coordinata contribuendo all’acquisto di mezzi e
strumenti operativi necessari alla loro istituzione e funzionamento, nella
misura massima del 30% della spesa globale documentata dagli enti locali
interessati.
- Per l’accesso al beneficio
di cui al presente articolo i Comuni devono far pervenire al Settore Enti
Locali, la richiesta opportunamente documentata, allegando la documentazione
attestante la gestione coordinata del servizio mediante convenzione. Alla
richiesta deve essere allegata, quale requisito per accedere ai
finanziamenti, una dichiarazione a firma del Sindaco, nella quale si
attesti che il personale del Corpo o del Servizio di Polizia Municipale
utilizza le uniformi ed i distintivi di grado, previsti dalla presente
legge e che il Comune ha ottemperato a quanto previsto dalle disposizioni
della presente legge.
- Il Settore Enti Locali
comunica, previa acquisizione del parere del Servizio Bilancio reso sulla
base di idonea documentazione, agli Enti interessati l’ammissione al
contributo entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda
secondo le indicazioni del precedente comma 5. Entro lo stesso termine è
comunicata l’esclusione delle domande non ammissibili per mancanza dei
requisiti richiesti o insufficienza di fondi a disposizione per l’anno in
corso.
- Le domande di contributo
saranno esaminate in rigoroso ordine cronologico di presentazione e nello
stesso ordine saranno concessi i benefici previsti fino ad esaurimento dei
fondi a disposizione.
Art. 14
Affidamento
della gestione associata
- Le Comunità Montane e le
associazioni sovracomunali, in attuazione dell’art. 28, comma 1, della
legge 8 giugno 1990 n. 148 promuovono l’esercizio associato e
l’organizzazione del servizio di Polizia Municipale.
- Ai fini di cui al comma 1 i
Comuni realizzano le intese sulla reciproca utilizzazione temporanea del
personale e dei mezzi operativi.
- Alle attività associate
promosse e realizzate dalle Comunità Montane sono estesi i benefici
previsti all’art. 18, comma 4, secondo le modalità indicate dall’art. 13,
commi 5, 6 e 7".
Art. 15
Rappresentanza
legale
- Nella ipotesi di gestione
associata dei servizi, le direttive al personale di Polizia Municipale,
fatta salva la competenza di ciascun sindaco nell’ambito del proprio
Comune, sono impartite dal legale rappresentante della associazione
sovracomunale.
TITOLO III
Funzioni di
Polizia Provinciale
Art. 16
Istituzione del
Corpo di Polizia Provinciale
- Per l’esercizio delle
attività di Polizia Locale le Province, per le funzioni ed i compiti ad
esse attribuiti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge possono istituire, con apposito atto deliberativo, il corpo di Polizia
Provinciale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture che
assicuri lo svolgimento di tutte le attività di Polizia in materia
continuativa, efficiente e professionale su tutto il territorio
provinciale, tenuto conto delle caratteristiche demografiche,
morfologiche, urbanistiche e socio-economiche dell’area servita.
Art. 17
Regolamento
provinciale
- La dotazione organica, le
qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico e le
funzioni del personale di Polizia Provinciale dell’area di vigilanza, sono
disciplinati dal Regolamento provinciale entro i limiti fissati dalle
leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle
norme contenute nella presente legge.
- L’organigramma, le modalità
di espletamento dei servizi di Polizia provinciale, le uniformi ed i
distintivi sono definiti da appositi regolamenti da adottarsi da parte
delle Amministrazioni provinciali entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
- I regolamenti provinciali
devono essere inviati al Ministero dell’Interno per il tramite del
Commissario di Governo, nonché alla Giunta Regionale - Settore Enti
Locali.
Art. 18
Gestione
interprovinciale o coordinata tra gli Enti.
- Gli Enti sovracomunali
possono stipulare con le Province apposite convenzioni a carattere
stagionale od occasionale, per l’erogazione dei servizi di loro
competenza.
- Le Province, per ragioni di
efficienza, possono gestire i servizi di Polizia provinciale mediante la
stipula di apposite convenzioni tra loro, secondo i principi dell’art.
24 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.
- Le convenzioni stabiliscono
i fini, la durata, le forme e i modi della gestione coordinata, nonché i
rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie degli Enti interessati.
- Al titolare del potere di
rappresentanza o suo delegato, nell’ambito del territorio di competenza,
sono riservate le funzioni di indirizzo per l’espletamento dei
provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché l’emanazione
delle direttive di Polizia Locale.
Art. 19
Rappresentanza
legale
- Nella ipotesi di gestione
associata dei servizi, le direttive al Personale di Polizia Provinciale,
fatta salva la competenza di ciascun Presidente nell’ambito della
Provincia, sono impartite dal legale rappresentante dell’Associazione
sovraprovinciale.
Art. 20
Caratteristiche
dei mezzi
- I mezzi (automezzi,
motomezzi etc.) in dotazione della Polizia provinciale devono avere
caratteristiche tecniche tali da assicurare la massima efficienza per
l’erogazione dei servizi in riferimento alle caratteristiche morfologiche
del territorio delle singole Province.
TITOLO IV
Formazione
aggiornamento del personale
Art.21
Istituzione
della Scuola Regionale di Polizia Locale
- Con la presente legge si
disciplina la Scuola Regionale di Polizia Locale.
- L’organizzazione e la
gestione della Scuola di Polizia Locale è affidata al Settore Enti Locali.
- La Scuola Regionale di
Polizia Locale ha lo scopo di garantire la formazione, la qualificazione e
l’aggiornamento dei Comandanti, Ufficiali, Sottufficiali ed operatori di
Polizia Locale.
- La Scuola Regionale può, su
richiesta e di concerto con gli Enti locali interessati, svolgere attività
didattiche per la formazione di candidati a corsi pubblici per l’accesso
ai posti di Comandante, Ufficiali, addetti al coordinamento e controllo e
operatori di Polizia Locale.
- Le finalità suindicate sono
perseguite mediante l’organizzazione di corsi regionali di formazione,
qualificazione ed aggiornamento professionale.
Art. 22
Corsi Regionali
- I corsi regionali si tengono
di volta in volta in varie città d’Abruzzo presso strutture pubbliche
della Regione o di altri Enti locali.
- Le materie e le ore
complessive dei corsi sono programmate dal responsabile della Scuola
Regionale di Polizia Locale, su disposizione del componente la Giunta
preposto al Settore Enti Locali, sentito il parere del Comitato Tecnico
per la Polizia Locale.
- I docenti dei corsi, scelti
tra magistrati, docenti universitari, avvocati, tecnici, ufficiali di
Polizia Locale ed esperti delle varie materie, in base a criteri oggettivi
approvati dalla Giunta Regionale su proposta del Comitato Tecnico
Regionale, sono nominati dal componente la Giunta preposto al Settore Enti
Locali, su proposta del dirigente la Scuola di Polizia Locale.
- Il Settore Enti Locali
comunica entro il 31 dicembre di ogni anno il programma dei corsi che la
Regione intende svolgere nell’anno successivo indicando il tipo, la
durata, le date di svolgimento, le città sede dei corsi, le materie,
nonchéle modalità di partecipazione.
- Gli enti locali devono
comunicare entro il mese di gennaio di ogni anno l’adesione ai vari corsi
indicando con precisione il numero, le generalità e la qualifica degli
addetti che si intende far partecipare.
- Ai corsi possono essere
ammessi i Comandanti, gli Ufficiali, i Sottufficiali, gli operatori di
Polizia Locale e i candidati ai concorsi specificati nel 4° comma del
precedente articolo 25 della presente legge*. (Presumibilmente è da
ritenere che il riferimento all’art.25 è errato)
- A conclusione di ogni corso
si terranno una o più prove per la valutazione del profitto individuale
dei partecipanti e per il rilascio dell’attestato.
- In fase di prima
applicazione della presente legge, le comunicazioni di cui al precedente
5° comma devono essere fatte dai Comuni entro 30 giorni dall’avvenuta
comunicazione da parte della Regione della organizzazione dei corsi per
l’anno 1997.
- Il materiale didattico
relativo ad ogni corso va conservato presso la scuola di Polizia Locale ed
inviato ad ogni singolo ente.
Art. 23
Direzione della
Scuola di Polizia Locale
- La Direzione della Scuola
Regionale di Polizia Locale e l’organizzazione dei corsi, data la
particolarità della materia e del profilo professionale, sono affidate
dalla Giunta Regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al
Settore Enti Locali, e sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale,
ad un dirigente regionale del Settore Enti Locali.
- L’incarico di Direttore
della Scuola REgionale di Polizia Locale ha la durata in carica quanto la
durata del Comitato Tecnico Regionale.
Art. 24
Osservatorio
Regionale di Polizia Locale
- é istituito l’Osservatorio
Regionale di Polizia Locale.
- Presso l’Osservatorio
Regionale di Polizia Locale è costituito un sistema informatizzato per la
raccolta di leggi, decreti, circolari e quant’altro attiene all’attività
della Polizia Locale, cui possono accedere i corpi ed i servizi di Polizia
Locale.
- La Direzione
dell’Osservatorio Regionale di Polizia Locale è affidata dalla Giunta
Regionale, su designazione del componente la Giunta preposto al Settore
Enti Locali, ad un dirigente regionale del Settore Enti Locali.
TITOLO V
Comitato
Tecnico Regionale
Art. 25
Comitato
Tecnico
- Il Presidente della Giunta
Regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali,
nomina, con proprio decreto il Comitato Tecnico Regionale per la Polizia
Locale, che dura in carica quattro anni ed è composto da:
- il Componente la Giunta
preposto al Settore Enti Locali, o Dirigente del Settore da lui delegato
che lo presiede;
- il Direttore della Scuola
Regionale di Polizia Locale;
- un rappresentante dell’UPI;
- un rappresentante
dell’ANCI;
- un rappresentante
dell’UNCEM;
- n.6 esperti in materia
designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale, appartenenti alla Polizia Locale;
- un ufficiale di Polizia
Municipale designato dall’ANCPUM regionale;
- un operatore di Polizia
Municipale designato dall’ANVU Abruzzo.
- Il componente che non
partecipa a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, viene
dichiarato decaduto dal Presidente della Giunta Regionale.
- L’onere complessivamente
valutato per le spese del Comitato così come composto al precedente comma
1 è di L. 3.000.000 e trova, per l’anno 1996 la necessaria copertura
finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio regionale - 11425.Per gli
esercizi successivi sui pertinenti capitoli dei corrispondenti bilanci
regionali.
Art.26
Compiti del
Comitato
- Il Comitato Tecnico
Regionale ha funzione di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica
in materia di Polizia Locale.
- Esso, in particolare,
provvede ad esprimere alla Giunta Regionale pareri in merito alle
prescrizioni di cui alla presente legge, nonchéproposte sulle iniziative
atte a migliorare, comunque, l’efficienza dei servizi.
- La Giunta regionale, entro
90 giorni emana apposito regolamento per il funzionamento del Comitato
Tecnico Regionale.
TITOLO VI
Norme finali e
finanziarie
Art.27
Applicazione ad
altri Enti Locali
- Gli Enti locali diversi dai
Comuni esercitano le funzioni di Polizia Locale di cui sono titolari a
mezzo di appositi servizi, disciplinati dai regolamenti dell’Ente di
appartenenza.
- A questi si estendono, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui alla presente legge sostituendo
al Comune e ai suoi organi l’Ente locale e gli organi corrispondenti.
- Per quanto attiene alla
divisa, fermo restando quanto previsto dall’allegato) i colori saranno
grigio chiaro per quella di rappresentanza e verde loden per quella
ordinaria.
- Per quanto attiene ai
mezzi, i colori saranno di base grigioverde, le scritte rosso pantone in
negativo.
Art. 28
Regolamento
degli Enti Locali
1.Entro 180
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni e gli altri Enti
Locali adeguano i loro regolamenti.
2.Decorsi
inutilmente i termini suddetti, il Comitato Regionale di Controllo e le Sezioni
Provinciali, nominano un Commissario, che provvede all’adozione dei relativi
atti.
3.I Comuni e
gli altri Enti Locali entro due anni successivi dall’entrata in vigore della
presente legge, dovranno adeguarsi a tutte le disposizioni in essa contenute.
Art. 29
Norma
finanziaria
All’onere
derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno 1997 in
L.50.000.000, si provvede ai sensi dell’art. 38 della legge regionale di
contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al
cap. 324000 - quota parte delle partite n.5 - Elenco n.4, dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1996.
Nello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1997, è istituito ed
iscritto (nel Sett. 03, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 01) il capitolo 32320 denominato:
"Contributi in conto capitale ai comuni associati la gestione del servizio
di Polizia", con lo stanziamento di sola competenza di L.50.000.000.
Gli oneri
relativi alla realizzazione di corsi per operatore di polizia locale gravano
sullo stanziamento del pertinente capitolo di spesa 32430 del bilancio di
previsione 1997 e, per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli dei
relativi bilanci regionali".
Art.30
Norma finale
- La legge regionale n.59
del 20 luglio 1989 è abrogata.
- La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente
legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della
Regione".
é fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo